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Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.

1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.