Regolamento Art. 53

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 199. - Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore (art. 53 C.s.).

1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all' appendice II al presente titolo.

2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.

3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione.

4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.



(1) Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori sono determinate, oltre che dalla appendice II, anche dai DM di attuazione di direttive comunitarie. Si segnalano in particolare i DM, tutti in data 3 novembre 1994, in SOGU 5/12/1984 n. 284, di attuazione delle direttive 93/14, 93/29, 93/30, 93/31, 93/32, 93/33, 93/34, 93/92, 93/93, 93/94, nonché nella direttiva 97/24/CE.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 200. - Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale (art. 53 C.s.).

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli:

a) attrezzati con scala;

b) attrezzati con pompa;

c) attrezzati con gru;

d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;

e) attrezzati per mostra pubblicitaria;

f) attrezzati con spazzatrici;

g) attrezzati con innaffiatrici;

h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;

i) attrezzati con saldatrici;

l) attrezzati con scavatrici;

m) attrezzati con perforatrici;

n) attrezzati con sega;

o) attrezzati con gruppo elettrogeno;

p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.