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Art. 173. * Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (1)

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di poliziai. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). (2)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. (3)


3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. (4)



 


(1) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)

(2) Comma inserito dall'art. 2 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002; il periodo tra parentesi è sopravvissuto alle modifiche.

(3) Comma sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 117 del 3 agosto convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(4) Comma inserito dall'art. 4 del decreto-legge 117 del 3 agosto convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.