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Art. 152. * Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. (2)

1.  I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori,  motocicli,  tricicli  e  quadricicli,  quali   definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),  e paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la  marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione,  i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa  e  le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma  1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono  essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci  di  marcia  diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.  

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 (1). 





(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, con le modificazioni della legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003.
(2) Articolo sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).