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Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; (1)

i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (1)

p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (2)

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; (2)

p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare; (2)

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante; (2)

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177; (2)

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica. (2)



(1) Lettera sostituita dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(2) Lettera inserita dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.