Codice della strada > TITOLO III - DEI VEICOLI > Art. 109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.

Art. 109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo IV- CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emesso di concerto con i Ministri per le politiche agricole (1) e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.



(1) Così modificato per l'art. 2, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.