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Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.   

1.I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.  

2. L'accertamento  di  cui  al  comma  1  puo' riguardare singoli
veicoli  o  gruppi  di  esemplari  dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo  mediante  visita  e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni  generali  territoriali  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   e   del   trasporto   intermodale   del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  stabilite con
decreto  dallo  stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la  documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo della
domanda di accertamento. (1)  

3.I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.  

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con  propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei
sistemi,  componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
per  la  loro  installazione  quali  elementi  di  sostituzione  o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi  o  in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche,
per  i  quali  siano  stati  emanati i suddetti decreti contenenti le
norme  specifiche  per  l'approvazione  nazionale  degli stessi, sono
esentati  dalla  necessita'  di ottenere l'eventuale nulla osta della
casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  salvo  che  sia  diversamente disposto nei
decreti medesimi. (2)


3-ter.  Qualora  le  norme  di  cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi,   componenti   ed  entita'  tecniche  oggetto  di  direttive
comunitarie,  ovvero  di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le  Nazioni  Unite  recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   le   prescrizioni   di   approvazione   nazionale  e  di
installazione   sono   conformi  a  quanto  previsto  dalle  predette
direttive o regolamenti. (2)


3-quater.  Gli  accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai  competenti uffici delle
direzioni  generali  territoriali  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   e  per  il  trasporto  intermodale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. (2)

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

 

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.   

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.  

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

 

(1)  Comma sostituito dall'art. 29 del D.L. 207/08 convertito con modificazioni dalla L. 14/09

(2) Comma introdotto dall'art. 29 del D.L. 207/08 convertito con modificazioni dalla L. 14/09