Regolamento Art. 117

Regolamento Art. 117

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)

A) DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PATENTE E SUL CAP (ART. 115-118 C.S.)

Art. 316. - Limitazioni nella guida (art. 117 C.s.).

1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo (1).

2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice (1).

3. (Omissis) (2).



(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 204.
(2) Comma abrogato dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 204.