Codice della strada > TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI > Art. 130-bis. Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

Art. 130-bis. Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 130-bis. – (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). (1) (2) 



(1) Articolo inserito dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 (G.U. n. 194 del 22 agosto 2005) di conversione con modifiche, del D.L. 115/2005
(2) Articolo abrogato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).