Art. 53. Motoveicoli.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 53. Motoveicoli.

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: (1)

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. (2)

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. (2)

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.



(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 31 gennaio 2003, in SOGU 29/5/2003, Recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote:

2. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:

a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure
2.2) la cui potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e
1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o
3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.

b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.

(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n. 284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, a seguito del quale:

Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti:
- lunghezza: 4,00 m;
- larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote;
- larghezza: 2,00 m per gli altri veicoli;
- altezza: 2,50 m.

La massa massima dei veicoli a motore a due ruote è la massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.

Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti:

veicoli a motore a tre ruote:
- 270 kg per i ciclomotori;
- 1000 kg per i tricicli (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici);

veicoli a motore a quattro ruote:
- 350 kg per i quadricicli leggeri;
- 400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone;
- 550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici).

Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli a motore a tre o quattro ruote non deve essere superiore:
- a 300 kg per i ciclomotori a tre ruote;
- a 200 kg per i quadricicli leggeri;
- a 1500 kg per i tricicli destinati al trasporto di merci;
- a 300 kg per i tricicli destinati al trasporto di persone;
- a 1000 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di merci;
- a 200 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di persone;

I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo.