Art. 123. Autoscuole.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.


TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 123. Autoscuole. (1)

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. (2)

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le  società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e  permanente  dell'esercizio,  nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso  di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola,  per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve  essere  dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile  didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare  ovvero  anche,  nel  caso  di  società  di  persone  o di capitali, quale  rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.(2)

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. (2)

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte . (2) (2B)

7-bis. In ogni caso l'attivita' non  puo'  essere  iniziata  prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica  di cui al presente comma e' ripetuta successivamente  ad  intervalli  di tempo non superiori a tre anni. (3)

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio  dell'autoscuola è revocato quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis.  In  caso di revoca per sopravvenuta  carenza dei requisiti   morali del  titolare,  a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. (2)

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli  istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita'  di  formazione  dei conducenti per il conseguimento di  qualsiasi  categoria  di  patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti  per  la formazione integrale;
b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle  province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della  disciplina  quadro di settore definita con l'intesa  stipulata  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo  2008, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  nonche'  dei  criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti di cui al comma 10. (3)

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti  prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis.  L'istruzione  o la formazione dei conducenti impartita in
forma  professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di
quanto  disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio
abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e  di istruttori  di  cui  al   comma   10   e'   sospeso   dalla   regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e  di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene  in carenza  dei  requisiti  relativi  all'idoneita'  dei  docenti,  alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a  dodici  mesi  nel  caso  di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e b). (3)
 
11-quater. La regione territorialmente  competente  o  le  province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono  l'inibizione   alla prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico  dei  quali,  nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento  di  sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un  ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi  delle  lettere  a)  e  b)  del medesimo comma. (3)

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis.(2) Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

(1) Articolo così modificato dal D.L. 7/07 convertito con modificazioni dalla L. 40/07.
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(2B) Le  autoscuole  che  esercitano  attivita'  di  formazione  dei conducenti esclusivamente  per  il  conseguimento  delle  patenti  di categoria  A  e  B  si  adeguano  a  quanto  disposto  dal  comma   7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  da ultimo modificato dal comma 5  del  presente  articolo,  a  decorrere dalla prima variazione della titolarita'  dell'autoscuola  successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Comma introdotto dalla legge cit. cfr. nota 2.